Addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche
Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
Il personale addetto e i familiari dell’imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni.
Normativa di riferimento:
1. Circolare INPS n. 34 del 7 febbraio 2002 - DD. LLgs. n. 226, 227 e 228 del 2001 - Pesca, acquacoltura, selvicoltura, attività agricole
2. Ministero del lavoro e della previdenza Sociale - circolare n. 41 del 22 marzo 1991 - Inquadramento previdenziale dell'Agriturismo
3. INPS - Circolare n. 125 del 13 giugno 1996 - Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali: Precisazioni
4. INPS - Circolare n. 186 del 1 dicembre 2003 - Decreti legislativi n. 226, 227, 228 del 18 maggio 2001
5. INAIL - Risoluzione del 16 maggio 1986