Normativa Generale

La legge regionale della Calabria riconosce come aziende agricole didattiche le imprese agricole, singole o associate, come definite ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che si impegnano a svolgere, oltre alle attività tradizionali, attività didattiche e culturali volte alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l’ambiente nell’ambito dello sviluppo sostenibile.

Con l’Art.3 del Decreto Legislativo 228 del 18/05/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, Agriturismo, vendita diretta – si sancisce che rientrano fra le attività agrituristiche l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268.

Dalla lettura del suddetto decreto si evince che l’attività didattica è subordinata alla presenza di un’azienda agrituristica mentre, la legge regionale della Calabria prevede la possibilità di esercitare attività didattica anche in assenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica.

A regolamentare la materia intervengono:

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2009 n. 2 del 2011