25 novembre 2018

Agriturismo, macellazione aziendale e trasformazione prodotti agricoli

Accolte le proposte di ANPA - LiberiAgricoltori

 

Si è tenuta, il 22 novembre scorso, la riunione della seconda commissione del consiglio regionale per discutere, tra l'altro, dei seguenti disegni di legge:

1) Disegno di legge “Modifiche all’art. 13 della legge regionale 30 aprile 2009 n. 14 (Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)”

2) proposta di legge del Consigliere regionale Mirabello sulla macellazione aziendale.

3) proposta di legge del consigliere regionale D’Acri sulle norme per la lavorazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita.

Di seguito l'intervento di Giuseppe Mangone che ha illustrato le valutazioni e le proposte di ANPA -LiberiAgricoltori Calabria

Presidente, on.li consiglieri Come ANPA Calabria, abbiamo chiesto di essere ascoltati per esporre le nostre valutazioni e proposte sui disegni di legge in discussione nell’odierna riunione della seconda commissione.

Sul disegno di legge 371/10^ presentato dalla Giunta, esprimiamo insoddisfazione, preoccupazione e quindi proponiamo una drastica modifica. Il problema da affrontare, com’è noto, è quello del subentro nella gestione di un’azienda agricola che pratica l’attività agrituristica, considerato che il subentro, nell’attività agrituristica secondo l’art. 13, comma 5 bis, lettera a) è possibile solo a condizione che il subentrante sia da almeno due anni iscritto all’INPS come coadiuvante familiare. Consentitemi di evidenziare che l’articolo suddetto è stato aggiunto nel percorso che il testo ha compiuto dalla commissione al consiglio regionale nel 2009, quando è stata approvata la legge. Infatti, dagli atti risulta che il testo licenziato dalla commissione dopo l’audizione non lo conteneva. Dall’approvazione della legge ad oggi, gli articoli aggiunti hanno creato gravissimi problemi a tutte le aziende agrituristiche che sono state interessate dalla necessità di effettuare un subentro. In questi casi, non avendo all’interno un soggetto con il requisito previsto le aziende hanno dovuto interrompere l’attività con tutte le conseguenze che si possono immaginare sia per quanto riguarda il rapporto con gli ospiti sia dal punto di vista economico. La Giunta regionale, con la proposta presentata, affronta in maniera parziale il problema introducendo una deroga all’obbligo per il subentrante di essere iscritto da almeno due anni all’INPS come coadiuvante familiare, solo in caso di decesso del titolare, lasciando tutti gli altri casi irrisolti. Si consolida così un contrasto stridente con altre norme regionali che fissano i requisiti per i subentri e soprattutto con le norme che regolano il primo insediamento dei giovani agricoltori, attraverso il P.S.R. Nel caso del primo insediamento, a partire alla data di approvazione della domanda e del progetto il giovane si insedia e poi ha due anni per conseguire il titolo di IAP o coltivatore diretto. Nel caso del subentro nell’attività agrituristica questo non vale. Così, si può avere il caso di un giovane cresciuto nell’azienda che proprio da questo ha ricevuto lo stimolo per intraprendere gli studi e diventare perito agrario, agronomo o veterinario che, magari, da sempre ha servito ai tavoli, ha cucinato, ha lavorato la terra o allevato gli animali ma che non può subentrare se chi conduce l’agriturismo è impossibilitato, perché non ha due anni di iscrizione all’INPS come coadiuvante familiare. Quindi, si deve chiudere l’azienda e aspettare due anni. Un secondo esempio può essere quello di un dipendente dell’azienda agricola, regolarmente assunto da anni come operaio agricolo che, in quanto tale, ha lavorato nell’agriturismo. Anche in questo caso non può subentrare e quindi l’azienda deve chiudere per due anni. Sulla base delle argomentazioni esposte, ANPA Calabria chiede l’abolizione dei comma 5 bis e 5 ter dell’art.13 della legge 14/2009.

Proposta:

Disegno di legge “Modifiche all’art. 13 della legge regionale 30 aprile 2009 n. 14 (Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)”

Art. 1 (Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo)

Comma 5bis abrogato

Comma 5ter abrogato

2) Progetto di legge n. 376/10^ recante “Disposizioni in materia di macellazione aziendale” di iniziativa del consigliere Michele Mirabello.

In merito alla proposta di legge n. 376/10^ all’art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione), al comma 1 viene stabilito che la legge “si applica esclusivamente agli imprenditori agricoli aventi come attività prevalente quella zootecnica. Riteniamo che l’attività zootecnica dell’azienda agricola possa anche non essere prevalente ai fini dell’apertura del macello aziendale, considerato che lo spirito della legge è quello di consentire piccole attività di macellazione. Inoltre, sempre al comma 1 si esclude la possibilità di poter aprire il macello aziendale agli “Imprenditori che svolgono le medesime attività presso stabilimenti riconosciuti per le stesse specie animali, ai sensi della vigente normativa comunitaria”. Riteniamo che, invece, la macellazione in azienda debba essere consentita a tutti ma stabilendo, nella legge, il numero massimo di capi macellabili in azienda Al comma 2 va stabilito il numero massimo dei capi macellabili presso il macello aziendale per ogni tipo di animale. Inoltre si evidenzia un contrasto con le norme sulla vendita diretta relativamente alle aree, individuate dalla proposta di legge, per la vendita delle carni e alla tipologia di vendita diretta individuata, in quanto, le norme sulla vendita diretta consentono di poter vendere su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la tipologia, la vendita diretta può avvenire presso il proprio punto aziendale, nei mercati comunali, nei farm-market, per e-commerce e ad altri esercenti. Al comma 3 va eliminato la parte che consente la macellazione di capi di altre aziende in quanto questo configurerebbe il macello aziendale come un macello comunale e, quindi, l’azienda svolgerebbe un’attività commerciale e di servizio. Al comma 2 dell’art.3 “E’ vietata la macellazione di capi acquistati per l’immediata macellazione”. Riteniamo giusto lo spirito e l’obiettivo del comma ma, va stabilito un congruo periodo di permanenza e allevamento in azienda dei capi acquistati prima di poter procedere alla macellazione.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si propone la riformulazione dell’art. 1 e 3 come di seguito:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge si applica esclusivamente agli imprenditori Agricoli aventi come attività l’allevamento zootecnico.

2. La presente legge disciplina le piccole attività di macellazione aziendale degli animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché bovina di età non superiore ai 24 mesi, allevati presso la stessa azienda le cui carni sono destinate alla vendita diretta.

3. La macellazione aziendale riguarda unicamente animali allevati ella propria azienda, identificati singolarmente per quanto riguarda i bovini e gli ovicaprini adulti, a gruppi per quanto riguarda agnelli, capretti e suini.

4. Il numero massimo annuo dei capi macellabili presso il macello aziendale è il seguente:

a. Maiali n. 50

b. Bovini di età non superiore ai 24 mesi n. 30

c. Ovi- caprini n. 300

Art. 3 (Requisiti dell’azienda zootecnica – Notifica e abilitazione)

1. Rimane invariato rispetto alla proposta

2. I capi possono essere macellati nel macello aziendale dopo il seguente periodo dalla data dell’acquisto:

a. Bovini 12 mesi

b. Suini 8 mesi

c. Ovicaprini 12 mesi

In merito alla proposta di legge n. 333/10^ - sulla lavorazione e confezionamento dei prodotti aziendali destinati alla vendita, al comma 4 dell’art. 5 si prevede l’utilizzo della cucina di civile abitazione per le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli e di allevamento di produzione aziendale. Su questo esprimiamo molte perplessità sulla possibilità che in una cucina di civile abitazione si possano svolgere le attività descritte nel rispetto delle condizioni di utilizzo del locale di lavorazione previste dall’art. 6. Riteniamo, invece, che le attività debbano essere svolte in uno apposito locale opportunamente attrezzato.

La Commissione ha condiviso le nostre valutazioni e proposte e, per quanto riguarda la legge sull'agriturismo e sulla macellazione aziendale, ha rinviato la discussione per consentire la presentazione degli emendamenti indicati, mentre quella sulla trasformazione dei prodotti è stata approvata così come proposta dal Consigliere D'Acri.