Ristorazione

Tra le attività dell’azienda agrituristica, rientra somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o ricavati da materie prime del fondo stesso anche attraverso manipolazioni effettuate fuori dall’azienda agricola, e/o tipici della zona in cui l’azienda ricade ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico.

6L’agriturismo è nato come risposta alle esigenze manifestate dai flussi turistici: una domanda ispirata ad una vacanza diversa, tranquilla, a contatto con la natura ma, soprattutto, con la possibilità di poter mangiare prodotti genuini, tipici, cucinati come una volta…..Senza nulla togliere, però, alla sicurezza e alla qualità igienica degli alimenti degustati o acquistati nelle aziende agrituristiche. Oggi, ancor di più, la sicurezza alimentare e l’igiene sono i fattori di base e i prerequisiti della qualità delle attività agrituristiche. Gli ospiti chiedono prodotti tipici, legati al territorio, alla storia e alla cultura locali ma, anche sani, ed igienicamente idonei; L’esigenza di avere un prodotto alimentare che si ponga sul mercato che possa essere consumato senza causare rischi per la salute dei consumatori, non può essere lasciata alla buona fede del produttore, ma è regolamentata sia in ambito nazionale che comunitario.

Il rispetto e l’applicazione delle norme igienico-sanitarie riferite alla produzione, trasformazione, vendita, somministrazione dei prodotti agroalimentari e loro derivati non è solo obbligatorio ma, è anche uno dei requisiti per ottenere prodotti di qualità.

In linea generale possono essere distinte norme di tipo orizzontale che disciplinano le problematiche di quadro ed impostano il cosiddetto modello preventivo e norme di tipo verticale che fanno riferimento alle singole matrici.

Al modello preventivo fanno capo la Legge 283 del 1960 ed il DPR 327 del 1980, che propongono un tipo di controllo fiscale basato sui campioni e sulle ispezioni e i Decreti Legislativi n. 123 del 1993, n. 155 del 1997 e n.156 del 1997 che indirizzano verso logiche moderne, basate sull’autocontrollo in regime di HACCP.

Il 30 aprile 2004 i quadri normativi nazionali e comunitari, relativi all´igiene degli alimenti, sono stati ridisegnati da quattro regolamenti (Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004).

Si tratta di norme adeguate che pongono le basi per un vero e proprio "testo unico" della materia, con particolare riferimento sia al mondo della produzione, trasformazione e distribuzione sia a quello deputato al controllo ufficiale.


Normativa di riferimento

Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

DPR n. 327 del 26 marzo 1980 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

Regolamento CE n. 178 del 28/01/2002 - Principi e requisiti della legislazione alimentare

Regolamento CE 852/2004 - Igiene dei prodotti alimentari

Regolamento CE 853/2004 - Norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Regolamento CE 853/2004 - Accordo stato regioni - Linee guida applicative 

Decreto Legislativo n. 193 del 2007 - Attuazione direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore - HACCP

Legge 268 del 27 luglio 1999 - Disciplina delle strade del vino

Ministero della salute - Nota 6 febbraio 2015 - Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti

Legge  n. 9 del 14 gennaio 2013 - Termine minimo di conservazione degli oli d'oliva nei pubblici esercizi

Circolare n. 15 del dicembre 2014 - Ministero dello sviluppo economico e MIPAAF - legge 161 del 30 ottobre 2014 - disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

Legge n. 55 del 21 marzo 2005 - Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica