Regime Fiscale per le Aziende Agrituristiche

 

Nell’intento di normare una attività quale quella agrituristica, che in questi ultimi  anni ha visto una forte crescita sia negli addetti che nelle presenze, trainata soprattutto da realtà a più forte vocazione turistica, il legislatore tributario ha introdotto nel sistema fiscale italiano un regime  specifico rivolto a disciplinare l’agriturismo. Ne sono destinatari i soli soggetti che svolgono tale attività sulla base di quanto previsto dalla legge quadro sull’agriturismo, a questa, quindi, è doveroso riferirsi per comprendere appieno la ratio della norma tributaria.

  

FABBRICATI RURALI

Nell’esercizio dell’attività agrituristica possono essere utilizzati locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo sia gli edifici esistenti nel fondo; l’utilizzo degli stessi non ne modifica la destinazione che resta strumentale all’attività agricola.

Da ciò si evince che:

1. L'immobile mantiene le caratteristiche di ruralità;

2. Non possono essere utilizzati immobili se non già esistenti;

3. Qualsiasi intervento effettuato sull’immobile va ricondotto all’esercizio dell’attività agricola;

4. non possono essere utilizzati fabbricati diversi da quelli rurali;


Normativa di riferimento:

DPR N. 917 del 22 dicembre 1986 - TUIR - Art. 32 - Reddito Agrario

Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1993 - Art. 9 - Istituzione del catasto dei fabbricati

Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - Art. 3 - comma 156 - Criteri di accatastamento dei fabbricati rurali

DPR n. 139 del 23 marzo 1998 - Art. 1 - Norme per l'accatastamento


 

AGRITURISMO E IVA 

L’esercizio di attività agrituristica seppur complementare e accessorio a quella agricola, è escluso dal regime speciale IVA, previsto per i produttori agricoli dall'art. 34 del DPR 633 del 1972, bensì deve osservare le norme previste all'art. 36 che contempla l’esercizio di più attività nell’ambito della stessa impresa.

Il reddito derivante dall’esercizio dell’agriturismo non può essere qualificato “reddito agrario “, secondo l’art.29 del testo unico delle imposte sui redditi. Il reddito derivante da attività agrituristiche và classificato fra i redditi di impresa (art. 51, capo IV-T.V.R.I.). Si tratta, infatti,di un’attività che produce essenzialmente servizi, quali la somministrazione di alimenti e bevande, il pernottamento, i servizi vari; nulla a che vedere con la vendita effettuata dall’agricoltore di prodotti agricoli allevati o coltivati sul fondo e ricompresi nella tabella A), parte prima, allegati al Dpr.633/72 per la quale si rende adottabile il regime speciale di cui al richiamato art.34.

Con l’art.5 della legge n°413/91 è stato adottato un trattamento fiscale agevolativo per l’attività di agriturismo che, esercitata nel rispetto delle regole contenute nella legge quadro, si avvale del particolare regime di determinazione forfettaria dell’imposta che opera attraverso la riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% del suo ammontare complessivo.


Normativa di riferimento

DPR n. 633 - del 26 ottobre 1972 - IVA

DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 - TUIR - Art. 56/bis - Altre Attività agricole

DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 - TUIR - Art. 73 - Imposte sui redditi

CR n. 44/E del 15 novembre 2004 - Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di attività Agricole

DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 - IVA - Art. 34/bis - Attività agricole connesse

Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 - Art. 5 - Determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'IVA per le attività agrituristiche

DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 - IVA - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% (prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, somministrazione di alimenti e bevande)

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 4 del 18 settembre 2018 -Applicabilità dell’aliquota IVA del 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di unità immobiliari. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212


ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE

Il Decreto 13 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, aggiorna, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l’elenco delle trasformazioni di prodotti agricoli che rientrano nelle attività agricole connesse produttive di reddito agrario.

La “tabella dei prodotti agricoli” relativa alle attività connesse viene aggiornata regolarmente ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, il quale rinvia ad un apposito decreto ministeriale il compito di individuare i beni risultanti dalle attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione, e ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali che possono essere oggetto di attività agricola e come tali fruitori del regime di imposizione proposto dal Capo II del Tuir.

Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole. La nuova tabella allegata al D.M. 13 febbraio 2015 in oggetto, accogliendo le richieste pervenute del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, anche, dalla Cia, conferma le voci della precedente tabella allegata al D.M. 17 giugno 2011 e la incrementa con le seguenti attività di reddito agrario:

  • - Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);
  • - Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);
  • - Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura (ex 02.10.0-02.20.0), che comprendono la segagione e la riduzione in tondelli, tavole ed altri prodotti simili compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.

Normativa di riferimento

DM 13 febbraio 2015 (Ministero dell'economia e delle finanze) - Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.


APPLICAZIONE DELLA TARI

La sentenza del Consiglio di Stato, n. 1162 del 19 febbraio 2019 stabilisce, in via definitiva, che la tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARI) applicata dal Comune ai locali di esercizio delle attività agrituristiche non può essere assimilata, per importo dovuto, a quanto previsto per le attività alberghiere, essendo l’attività agrituristica connessa con l’attività agricola secondo particolari limiti e condizioni di esercizio. I Comuni devono dunque avvalersi, nell’applicare la TARI alle attività agrituristiche, del potere di introdurre riduzioni tariffarie rispetto ai criteri generali di applicazione del metodo normalizzato di definizione della TARI.

Sentenza n. 1162 del 19 febbraio 2019 - Consiglio di Stato - Applicazione della TARI alle aziende agrituristiche


Altre Norme

DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 - IVA - Art. 35 - Dati fiscali da riportare nella Home page del sito WEB

Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938 - Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni

Decreto legislativo n. 458 del 21 dicembre 1944 - Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari

Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Art. 4 - Imposta di soggiorno


 CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE

Documento Agenzia delle Entrate - Agriturismo - Medologia di controllo 

Le Metodologie di controllo sono documenti dell’Agenzia delle Entrate, destinati al personale addetto ai controlli fiscali, dove sono puntualmente indicate, settore per settore, le modalità per lo svolgimento accurato dei controlli medesimi. La conoscenza delle metodologie è molto utile anche alle imprese per verificare di avere “in ordine” la documentazione fiscale. Il documento cui si riferisce questa scheda riguarda la Metodologia di controllo specificamente rivolta alle imprese agricole che svolgono attività agrituristica.